Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.4
14 / 96Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie
In vigore dal 13 ott 2023
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Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie
1. In qualsiasi momento, anche anteriormente alla notifica dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, le parti della controversia possono concordare di fare ricorso alla mediazione.
2. Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.
3. Il ricorso alla mediazione può essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) o da altre norme simili convenute dalle parti della controversia. I termini di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
4. Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia o in conformità dell'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti), (Scelta del mediatore) I mediatori si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori)
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.
6. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui si è convenuto di fare ricorso alla mediazione e i 30 giorni successivi alla data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.
7. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti della controversia facciano ricorso ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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