Art. 3.39 · Soluzione concordata
AccordoSez. B

Art. 3.39

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Soluzione concordata

In vigore dal 13 ott 2023
.39 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-39