Accordo›Sez. B
Art. 3.35
43 / 96Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 13 ott 2023
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Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo. Tale richiesta spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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