Accordo›Sez. B
Art. 3.26
34 / 96Consultazioni
In vigore dal 13 ott 2023
.26
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato, illustrando i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'.25 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori.
4. Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente.
5. Se la parte cui è presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'.28 (Avvio del procedimento arbitrale).
Storico versioni
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