Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.24
33 / 96Riunione dei procedimenti
In vigore dal 13 ott 2023
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Riunione dei procedimenti
1. Qualora due o più domande, presentate separatamente a norma dell'.6 (Presentazione delle domande al tribunale), abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia può sollecitare la costituzione di una divisione distinta del tribunale e richiedere a quest'ultima di emettere un'ordinanza di riunione in conformità:
a) dell'accordo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; in tal caso le parti della controversia presentano una richiesta congiunta conformemente al paragrafo 3; oppure
b) dei paragrafi da 2 a 12, a condizione che l'ordinanza di riunione sia richiesta nei confronti di un solo convenuto.
2. La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle altre parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale avviso contiene:
a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.
Le parti della controversia si adoperano per raggiungere un accordo in merito all'ordinanza di riunione e al quadro normativo di risoluzione delle controversie applicabile.
3. Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto un accordo in merito alla riunione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, una delle parti della controversia può richiedere l'ordinanza di riunione a norma dei paragrafi da 3 a 7. La richiesta è scritta ed è notificata al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale richiesta contiene:
a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.
Se le parti della controversia hanno raggiunto un accordo in merito alla riunione delle domande, esse presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale in conformità del presente paragrafo.
4. A meno che il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 3, non rilevi la manifesta infondatezza di tale richiesta, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande è costituita in conformità dell'.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 8.
5. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento nel modo seguente:
a) salvo diverso accordo di tutte le parti della controversia, se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie, la divisione incaricata di riunire le domande procede nel quadro del medesimo regolamento;
b) se le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione non sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie:
i) le parti della controversia possono convenire quale dei regolamenti di risoluzione delle controversie di cui all'.6 (Presentazione delle domande di al tribunale) sia da applicarsi al procedimento riunito; oppure
ii) se le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sul medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, ai procedimenti riuniti si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL.
6. La divisione incaricata di riunire le domande, se ritiene che due o più domande presentate a norma dell'.6 (Presentazione delle domande al tribunale) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per garantire l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, dopo aver sentito le parti della controversia, può, tramite ordinanza, decidere di:
a) dichiarare la propria competenza a decidere sulla totalità o su parte delle domande, istruendole e giudicandole in modo congiunto; oppure
b) dichiarare la propria competenza a decidere su una o più domande, istruirle e giudicarle se ritiene che la trattazione di tali domande possa risultare utile alla soluzione delle altre.
7. Qualora sia stata costituita una divisione incaricata di riunire le domande, il ricorrente che abbia presentato una domanda a norma dell'.6 (Presentazione delle domande al tribunale), e che non sia stato incluso in una richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, può richiedere per iscritto alla divisione incaricata di riunire le domande che la propria domanda sia inclusa nell'eventuale ordinanza emessa a norma del paragrafo 6. Tale richiesta deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.
8. Su richiesta di una delle parti della controversia la divisione incaricata di riunire le domande, nelle more della decisione di cui al paragrafo 6, può ordinare che il procedimento istruito da una divisione costituita a norma del paragrafo 3.9 (Tribunale di primo grado) sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia già rinviato il proprio procedimento.
9. Una divisione del tribunale costituita a norma dell'.9 (Tribunale di primo grado) cessa di essere competente a conoscere di una domanda o di parti di una domanda in relazione alla quale una divisione incaricata di riunire le domande abbia dichiarato la propria competenza a decidere; in tal caso, il procedimento istruito dalla divisione costituita a norma dell'.9 (Tribunale di primo grado) è sospeso o aggiornato di conseguenza.
10. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande emette in relazione alle domande o a parti delle medesime che si è dichiarata competente a conoscere è vincolante per le divisioni costituite a norma dell'.9 (Tribunale di primo grado), a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'.18 (Sentenza), paragrafo 4, o a norma dell'.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3.
11. Un ricorrente può ritirare la propria domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo, a condizione di non ripresentarla in seguito, integralmente o parzialmente, a norma dell'.6 (Presentazione della domanda al tribunale).
12. Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione incaricata di riunire le domande può prendere le misure che ritenga opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale parte della controversia nei confronti delle altre parti della controversia. Tali misure possono comprendere anche l'autorizzazione alla presentazione alle altre parti della controversia di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.
Storico versioni
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