Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.22
31 / 96Esecuzione della sentenza
In vigore dal 13 ott 2023
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Esecuzione della sentenza
1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non può essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento nè di qualsiasi altro mezzo di ricorso1.
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 1 Si precisa che questo non impedisce a una parte della
controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione.
2. Ciascuna parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo è vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte.
3. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
4. Si precisa che l'.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all'esecuzione o all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.
5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell'.6, (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.
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