Art. 3.21 · Spese
AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.21

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Spese

In vigore dal 13 ott 2023
.21 Spese 1. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese processuali. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso. 2. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso. 3. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte. 4. Qualora una domanda, o parte della medesima, sia rigettata in applicazione dell'.14 (Domande manifestamente infondate) o dell'.15 (Domande giuridicamente infondate), il tribunale ordina che tutte le spese relative a tale domanda, o a parti della medesima, comprese le spese processuali e altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza ed assistenza legale, siano sostenute dalla parte soccombente della controversia. 5. Il comitato adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o un'impresa di piccole o medie dimensioni. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
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