Art. 3.20 · Indennizzo o altre forme di riparazione
AccordoCapo 3Sez. A

Art. 3.20

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Indennizzo o altre forme di riparazione

In vigore dal 13 ott 2023
.20 Indennizzo o altre forme di riparazione Il convenuto non può eccepire, nè il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.
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