Accordo›Capo 3›Sez. A
Art. 3.10
19 / 96Tribunale d'appello
In vigore dal 13 ott 2023
.10
Tribunale d'appello
1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze provvisorie del tribunale.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale d'appello. Ai fini di tale nomina:
a) la parte UE designa due membri;
b) Singapore designa due membri e
c) la parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini nè di uno Stato membro dell'Unione nè di Singapore.
3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4. I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.
5. I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia, il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni.
Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato.
Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale d'appello.
6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri del tribunale d'appello designati a norma del paragrafo 2, lettera c).
Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
7. Il tribunale d'appello esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).
8. Il presidente del tribunale d'appello nomina i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.
9. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro.
10. I membri del tribunale d'appello garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.
11. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri percepiscono un onorario mensile e ricevono un compenso, stabilito con decisione del comitato, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione.
12. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
13. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e giornalieri possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare.
In tal caso, i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabiliscile retribuzioni e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri del tribunale d'appello non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.
14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'.21 (Spese).
Storico versioni
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