Accordo›Capo 2
Art. 2.7
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In vigore dal 13 ott 2023
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Trasferimenti
1. Una parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti comprendono:
a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento disciplinato;
b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, e proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato;
c) interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;
d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore contemplato o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
e) redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione ad un investimento disciplinato;
f) i versamenti a norma degli .5 (Indennizzo delle perdite) e 2.6 (Espropriazione); e
g) i pagamenti a norma dell'.18 (Sentenza).
2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio il proprio diritto in materia di:
a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o contratti derivati:
c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
d) illeciti penali;
e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;
f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio; oppure
g) fiscalità.
3. In circostanze eccezionali che causano o che rischiano di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di una parte, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia temporanee relative ai trasferimenti, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie, che la loro durata non superi in nessun caso i sei mesi1 e che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una parte e una non parte in situazioni analoghe.
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 1 In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo,
l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.
La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
4. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti connessi agli investimenti.
5. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 4. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4 sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alla posizione relativa alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito "accordo OMC") e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.
6. La parte che mantiene in vigore o che ha adottato o modificato misure restrittive a norma del paragrafo 4 ne dà notifica all'altra parte tempestivamente.
7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del paragrafo 4, si tengono senza ritardo consultazioni in seno al comitato. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna;
b) la situazione economica e commerciale esterna; oppure
c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.
Nel corso delle consultazioni si esamina la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 4 e 5. Sono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione dell'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.
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