Art. 2.4 · Livello di trattamento
AccordoCapo 2

Art. 2.4

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Livello di trattamento

In vigore dal 13 ott 2023
.4 Livello di trattamento 1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investimenti disciplinati dell'altra parte un trattamento giusto ed equo1 garantendone la piena protezione e sicurezza in conformità dei paragrafi da 2 a 6. ______  1 Ai fini del presente articolo, per trattamento si intende anche il trattamento di investitori contemplati in grado di interferire, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione degli investimenti disciplinati di investitori contemplati. 2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisca: a) un diniego di giustizia2 nei procedimenti penali, civili e amministrativi; ______  1 Si precisa che il semplice fatto che la domanda di un investitore contemplato sia stata rigettata o sia risultata infruttuosa non rappresenta di per sè un diniego di giustizia. b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo; c) un comportamento manifestamente arbitrario; d) condotte vessatorie o coercitive, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede. 3. Per decidere se l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 2 sia stato violato, ove opportuno il tribunale può considerare se una parte abbia o meno effettuato dichiarazioni specifiche o inequivocabili1 a un investitore per indurlo ad effettuare l'investimento, dichiarazioni tali da creare legittime aspettative, sulle quali l'investitore contemplato abbia ragionevolmente fatto affidamento2 ma alle quali la parte si sia successivamente sottratta. ______  1 Si precisa che le dichiarazioni fatte per indurre un investitore ad effettuare un investimento comprendono anche le dichiarazioni volte a convincere un investitore a mantenere un investimento, a non liquidarlo o a realizzare investimenti successivi. ______  2 Si precisa che il mancato rispetto del legittimo affidamento quale descritto nel presente paragrafo non può, di per sè, costituire una violazione del paragrafo 2 e deve derivare dagli stessi eventi o dalle stesse circostanze che danno luogo alla violazione del paragrafo 2. 4. Su richiesta di una parte o previa raccomandazione del comitato, le parti riesaminano il contenuto dell'obbligo di riservare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all'.3 (Modifiche), stabilendo in particolare, se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anche costituire una violazione del trattamento giusto ed equo. 5. Si precisa che la locuzione "piena protezione e sicurezza" si riferisce unicamente all'obbligo di una parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori contemplati e degli investimenti disciplinati. 6. Laddove una parte, direttamente o tramite un organismo di cui all'.2 (Definizioni), paragrafo 8, abbia assunto un impegno specifico ed espresso, per mezzo di un obbligo contrattuale1 scritto, nei confronti di un investitore contemplato dell'altra parte in relazione ad un investimento disciplinato di tale investitore, oppure nei confronti di tale investimento disciplinato, tale parte non può sottrarsi a tale impegno o comprometterne l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico2: ______  1 Ai fini del presente paragrafo, per "obbligo contrattuale scritto" s'intende un accordo scritto concluso da una parte, direttamente o tramite uno degli organismi di cui all'.2 (Definizioni), paragrafo 8, con un investitore contemplato o con un investimento disciplinato, per mezzo di uno o più atti che creano diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti. ______  2 Ai fini del presente articolo, una parte si sottrae ad un impegno o ne compromette l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico se si sottrae a tale impegno o ne compromette l'assolvimento adottando, mantenendo od omettendo di adottare misure vincolanti o esecutive a norma del diritto interno. a) in modo deliberato; oppure b) in modo da alterare sostanzialmente l'equilibrio di diritti e obblighi stabiliti nell'obbligo contrattuale scritto, a meno che tale parte non offra all'investitore contemplato o all'investimento disciplinato un equo risarcimento atto a ristabilire la situazione che si sarebbe configurata qualora tale parte non si fosse sottratta al proprio impegno o non ne avesse compromesso l'assolvimento. 7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.
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