Allegato 8›Sez. C
Art. 1
81 / 96In vigore dal 13 ott 2023
ALLEGATO 8
REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI, SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITÀ PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI
1. Fatti salvi gli del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i documenti seguenti, li trasmette senza ritardo alla parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all' del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico:
a) la richiesta di consultazioni di cui all'.3 (Consultazioni), paragrafo 1;
b) l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
c) la determinazione del convenuto di cui all'.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2;
d) la presentazione della domanda di cui all'.6 (Presentazione della domanda al tribunale);
e) le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell' del presente allegato;
f) i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e
g) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all' del presente allegato, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1 presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo. Ciò può comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all' del presente allegato.
Storico versioni
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