Art. 3 · Copertura finanziaria

Art. 3

3 / 4

Copertura finanziaria

In vigore dal 23 set 2023
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all', comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-09-12;126#art-3