Allegato 10›Sez. C
Art. 6
104 / 120Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
In vigore dal 31 ago 2023
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, nè un organo giudicante prende in considerazione:
a) le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
b) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
2. Fatto salvo qualsiasi accordo raggiunto a norma dell' (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 1, lettera d), del presente allegato, il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie).
3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatte salve le disposizioni dell' (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
Storico versioni
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