Art. 5 · Attuazione di una soluzione concordata
Allegato 10Sez. B

Art. 5

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Attuazione di una soluzione concordata

In vigore dal 31 ago 2023
Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando è stata concordata una soluzione, ciascuna parte della controversia si adopera per adottare le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto del procedimento; b) delle procedure applicate; e c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. 4. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalla parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni lavorativi. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
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