Art. 4.9 · Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari
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Art. 4.9

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Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari

In vigore dal 31 ago 2023
.9 Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari L'.8 (Trasferimenti) non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di: a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari; b) emissione o commercio di strumenti finanziari; c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente; e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
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