Art. 4.8 · Eccezioni relative alla sicurezza
AccordoCapo 4

Art. 4.8

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Eccezioni relative alla sicurezza

In vigore dal 31 ago 2023
.8 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di: a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare; ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
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