Accordo›Capo 4
Art. 4.8
78 / 120Eccezioni relative alla sicurezza
In vigore dal 31 ago 2023
.8
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
o
c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-8