Accordo›Capo 4
Art. 4.5
75 / 120Misure prudenziali
In vigore dal 31 ago 2023
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Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali quali:
a) la protezione degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Storico versioni
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