Art. 4.3 · Modifiche
AccordoCapo 4

Art. 4.3

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Modifiche

In vigore dal 31 ago 2023
.3 Modifiche 1. Le parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'.13 (Entrata in vigore). 2. In deroga al paragrafo 1 e nei casi previsti dal presente accordo, le parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo. Tale possibilità lascia impregiudicato l'espletamento delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna parte.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-3