Art. 4 · Regole del procedimento di mediazione
Allegato 10Sez. A

Art. 4

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Regole del procedimento di mediazione

In vigore dal 31 ago 2023
Regole del procedimento di mediazione 1. Appena possibile dopo la sua designazione, il mediatore esamina con le parti della controversia, di persona, telefonicamente o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione: a) lo svolgimento della mediazione, in particolare le questioni procedurali in sospeso, come le lingue da utilizzare e il luogo degli incontri di mediazione; b) un calendario provvisorio per lo svolgimento della mediazione; c) qualsiasi obbligo giuridico di dichiarazione che possa essere pertinente per lo svolgimento della mediazione; d) l'eventuale volontà delle parti della controversia di decidere per iscritto di non avviare o non proseguire eventuali altri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto della mediazione mentre quest'ultima è in corso; e) la necessità di prevedere modalità particolari per l'approvazione di un accordo di risoluzione della controversia; e f) le disposizioni finanziarie, quali il calcolo e il pagamento degli onorari e delle spese del mediatore conformemente all' (Costi) del presente allegato. 2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare le parti della controversia congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia. 3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. 4. Il procedimento si svolge nel territorio della parte interessata o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. 6. Quando interviene in qualità di parte di un procedimento di mediazione, l'Unione, uno Stato membro dell'Unione o il Vietnam possono mettere a disposizione del pubblico le soluzioni concordate, fatta salva l'espunzione di informazioni designate come riservate o protette. 7. Il procedimento si conclude con: a) l'adozione, a opera delle parti della controversia, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione; b) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; o c) un avviso scritto di una delle parti della controversia.
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