Art. 4.23 · Testi facenti fede
AccordoCapo 4

Art. 4.23

93 / 120

Testi facenti fede

In vigore dal 31 ago 2023
.23 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma inn calce al presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-23