Art. 4.15 · Denuncia
AccordoCapo 4

Art. 4.15

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Denuncia

In vigore dal 31 ago 2023
.15 Denuncia In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'.14 (Durata), le disposizioni del capo 1 (Obiettivi e definizioni generali), degli .1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), le pertinenti disposizioni del capo 4 nonché le disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) continuano a produrre effetti per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data della denuncia per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data delle denuncia del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti. Il presente articolo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-15