Accordo›Capo 4
Art. 4.12
82 / 120Divulgazione delle informazioni
In vigore dal 31 ago 2023
.12
Divulgazione delle informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti). In tali casi, il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
Storico versioni
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