Art. 4.10 · Misure di salvaguardia temporanee
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Art. 4.10

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Misure di salvaguardia temporanee

In vigore dal 31 ago 2023
.10 Misure di salvaguardia temporanee In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.
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