Accordo›Capo 4
Art. 4.10
80 / 120Misure di salvaguardia temporanee
In vigore dal 31 ago 2023
.10
Misure di salvaguardia temporanee
In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-10