Art. 3.8 · Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale
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Art. 3.8

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Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale

In vigore dal 31 ago 2023
.8 Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale 1. Le norme e le procedure di cui al presente articolo e agli allegati 7 (Regolamento di procedura) e 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) disciplinano i procedimenti di risoluzione delle controversie di un collegio arbitrale. 2. Salvo diversa decisione delle parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro 10 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare tutte le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il calendario del procedimento e i compensi e il rimborso delle spese degli arbitri, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura). Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza. 3. La sede dell'udienza è decisa di comune accordo tra le parti. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla sede, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Vietnam e ad Hanoi se la parte attrice è la parte UE. 4. Le udienze sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 7 (Regolamento di procedura). 5. Conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), alle parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Tutte le informazioni o comunicazioni scritte presentate al collegio arbitrale da una parte sono messe a disposizione dell'altra parte, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte del collegio arbitrale alle domande e osservazioni di una parte su tali risposte. 6. Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere, conformemente all'allegato 7 (Regolamento di procedura), comunicazioni scritte non richieste (comunicazioni amicus curiae) da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una parte. 7. Per le discussioni interne il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse in presenza dei soli arbitri. Il collegio arbitrale può tuttavia autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. Le discussioni del collegio arbitrale e i documenti a esso presentati rimangono riservati.
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