Allegato 11›Sez. C
Art. 3
113 / 120Obbligo di dichiarazione
In vigore dal 31 ago 2023
Obbligo di dichiarazione
1. Prima della nomina, i candidati dichiarano alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, che potrebbero influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti.
2. I membri comunicano per iscritto alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.
3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1. I membri dichiarano tali interessi, relazioni o fatti alle parti della controversia1.
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 1 Si precisa che questo obbligo non si applica alle informazioni
che sono già di pubblico dominio o erano note, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere note, a tutte le parti della controversia.
Storico versioni
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