Art. 3 · Obbligo di dichiarazione
Allegato 11Sez. C

Art. 3

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Obbligo di dichiarazione

In vigore dal 31 ago 2023
Obbligo di dichiarazione 1. Prima della nomina, i candidati dichiarano alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, che potrebbero influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. 2. I membri comunicano per iscritto alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta. 3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1. I membri dichiarano tali interessi, relazioni o fatti alle parti della controversia1. _____  1 Si precisa che questo obbligo non si applica alle informazioni che sono già di pubblico dominio o erano note, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere note, a tutte le parti della controversia.
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