Art. 3.6 · Mandato del collegio arbitrale
Accordo

Art. 3.6

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Mandato del collegio arbitrale

In vigore dal 31 ago 2023
.6 Mandato del collegio arbitrale Salvo diversa decisione delle parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di: "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle disposizioni di cui all'.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli .10 (Relazione interinale) e 3.11 (Relazione finale).".
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-6