Art. 3.58 · Ruolo delle parti
Accordo

Art. 3.58

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Ruolo delle parti

In vigore dal 31 ago 2023
.58 Ruolo delle parti 1. Le parti non offrono protezione diplomatica nè avviano un ricorso internazionale in relazione a una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione di cui alla presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione a una misura di applicazione generale, qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo e in relazione a tale misura sia stata presentata una domanda per quanto riguarda un investimento specifico a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda). Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'.51 (parte non coinvolta nella controversia) e all' delle norme di trasparenza UNCITRAL.
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