Art. 3.56 · Indennizzo o altre forme di riparazione
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Art. 3.56

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Indennizzo o altre forme di riparazione

In vigore dal 31 ago 2023
.56 Indennizzo o altre forme di riparazione Il tribunale non accetta come difesa, domanda riconvenzionale, compensazione o domanda analoga valida, il fatto che l'investitore abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione in relazione alla totalità o a parte della riparazione richiesta in una controversia promossa a norma della presente sezione.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-56