Art. 3.54 · Procedura d'appello
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Art. 3.54

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Procedura d'appello

In vigore dal 31 ago 2023
.54 Procedura d'appello 1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti: a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile; b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; o c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b). 2. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato. 3. Se il tribunale d'appello rileva che l'appello è fondato, la sua decisione modifica o annulla, in tutto o in parte le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria. La decisione indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. 4. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una decisione definitiva. Qualora ciò non sia possibile, esso rinvia la causa al tribunale. 5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello fino alla data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione. Salvo quando circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del procedimento non può in alcun caso superare i 270 giorni. 6. La parte della controversia che impugna la sentenza costituisce una garanzia atta a coprire le spese dell'appello e un importo ragionevole che deve essere determinato dal tribunale d'appello alla luce delle circostanze del caso. 7. Per quanto riguarda la procedura d'appello si applicano, mutatis mutandis, gli .37 (Finanziamento da parte di terzi), 3.46 (Trasparenza del procedimento), 3.47 (Decisioni provvisorie), 3.49 (Rinuncia agli atti), 3.51 (parte non coinvolta nella controversia), 3.53 (Sentenza provvisoria) e 3.56 (Indennizzo o altre forme di riparazione).
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