Art. 3.52 · Relazioni di esperti
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Art. 3.52

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Relazioni di esperti

In vigore dal 31 ago 2023
.52 Relazioni di esperti Il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o, previa consultazione delle parti della controversia, di propria iniziativa, può nominare uno o più esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.
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