Art. 3.51 · parte non coinvolta nella controversia
Accordo

Art. 3.51

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parte non coinvolta nella controversia

In vigore dal 31 ago 2023
.51 parte non coinvolta nella controversia 1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla parte non coinvolta nella controversia: a) la richiesta di consultazioni di cui all'.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'.33 (Presentazione di una domanda); e b) su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'.46 (Trasparenza del procedimento). 2. La parte non coinvolta nella controversia può assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.
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