Art. 3.50 · Lingua del procedimento
Accordo

Art. 3.50

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Lingua del procedimento

In vigore dal 31 ago 2023
.50 Lingua del procedimento 1. Le parti della controversia concordano la lingua da utilizzare nel procedimento. 2. Se le parti della controversia non hanno raggiunto un accordo a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafo 7, il tribunale stabilisce la lingua da utilizzare nel procedimento. Il tribunale decide previa consultazione delle parti della controversia al fine di garantire l'efficienza economica del procedimento e di provvedere affinché la determinazione non comporti oneri inutili per le risorse delle parti della controversia e del tribunale1. ______  1 Nel valutare l'efficacia economica del procedimento, il tribunale dovrebbe tenere conto delle spese sostenute dalle parti della controversia e dal tribunale nell'esame della giurisprudenza e della dottrina suscettibili di essere invocate dalle parti della controversia.
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