Art. 3.48 · Garanzia a copertura delle spese
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Art. 3.48

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Garanzia a copertura delle spese

In vigore dal 31 ago 2023
.48 Garanzia a copertura delle spese 1. Si precisa che, su richiesta, il tribunale può ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalità o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione sulle spese emessa nei suoi confronti. 2. Se la garanzia a copertura delle spese non è costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale può disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.
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