Art. 3.46 · Trasparenza del procedimento
Accordo

Art. 3.46

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Trasparenza del procedimento

In vigore dal 31 ago 2023
.46 Trasparenza del procedimento 1. Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatti salvi i paragrafi da 2 a 8. 2. La richiesta di consultazioni a norma dell'.30 (Consultazioni), l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, l'avviso di ricusazione e la decisione in merito a tale ricusazione a norma dell'.40 (Norme etiche) nonché la richiesta di riunione delle domande a norma dell'.59 (Riunione delle domande) sono inserite nell'elenco dei documenti di cui all', paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL. 3. Fatto salvo l' delle norme di trasparenza UNCITRAL, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante nell', paragrafi 1 e 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL. Tali documenti possono comprendere elementi probatori, se il convenuto ha dato il suo accordo. 4. Fatto salvo l' delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'Unione o il Vietnam, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, li trasmette senza indugio alla parte non coinvolta nella controversia e li rende disponibili al pubblico, fatta salva la possibilità di espungere informazioni riservate o protette1. ______  1 Si precisa che le informazioni riservate o protette, quali definite all', paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL, comprendono informazioni governative classificate. 5. I documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL o secondo altre modalità. 6. Il comitato riesamina il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 3 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle parti il comitato può adottare una decisione a norma dell'.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera c), che sancisce l'applicabilità di tale , paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo del paragrafo 3 del presente articolo. 7. Fatte salve eventuali decisioni del tribunale in merito a un'eccezione relativa alla designazione di informazioni ritenute riservate o protette, nè le parti della controversia nè il tribunale possono divulgare a qualsiasi parte non coinvolta nella controversia o al pubblico informazioni protette che siano state chiaramente designate come tali dalla parte della controversia che le ha fornite1. ______  1 Si precisa che, se una parte della controversia che ha presentato le informazioni decide di ritirare, in tutto o in parte, la sua comunicazione contenente tali informazioni conformemente all', paragrafo 4, delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'altra parte della controversia ripresenta, ove necessario, documenti completi ed espunti provvedendo a sopprimere le informazioni ritirate dalla parte della controversia che per prima le ha presentate o a ridesignare le informazioni in modo coerente con la designazione fornita dalla parte della controversia che per prima le ha presentate. 8. Una parte della controversia può divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinché dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.
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