Art. 3.41 · Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie
Accordo

Art. 3.41

37 / 120

Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie

In vigore dal 31 ago 2023
.41 Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie Le parti avviano negoziati per un accordo internazionale volto a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti connesso a un meccanismo multilaterale d'appello o distinto da quest'ultimo, applicabile alle controversie nel quadro del presente accordo. Le parti possono pertanto decidere di non applicare determinate parti della presente sezione. Il comitato può adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-41