Accordo
Art. 3.38
34 / 120Tribunale
In vigore dal 31 ago 2023
.38
Tribunale
1. È istituito un tribunale competente a esaminare le domande presentate a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda).
2. A norma dell'.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina nove membri del tribunale. Tre membri sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, tre del Vietnam e tre di paesi terzi1.
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 1 Anziché proporre la nomina di tre membri che siano suoi
cittadini, ciascuna parte può proporre di nominare fino a tre membri di altre nazionalità. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati cittadini della parte che ne ha proposto la nomina.
3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4. I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano competenze specifiche, in particolare, in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.
5. Il mandato dei membri del tribunale è di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di cinque delle nove persone nominate immediatamente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, è di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale.
6. Nell'esame delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno è cittadino del Vietnam e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo.
7. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione delle divisioni sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni.
8. Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e saranno nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
9. In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro cittadino di un paese terzo, che deve essere designato dal presidente del tribunale. Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta dovrebbe essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda).
10. Il tribunale può stabilire le proprie procedure di lavoro.
Tali procedure sono compatibili con le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie e con la presente sezione. Se il tribunale decide di procedere in tal senso, il presidente del tribunale stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale e lo presenta al comitato. Il progetto di procedure di lavoro è adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non è adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti.
Successivamente il presidente del tribunale presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato, a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione.
11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali norme integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 12. La divisione del tribunale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale sono anonime.
13. I membri sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
14. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un onorario giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente all'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 16, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale a norma della presente sezione.
15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
16. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 17, l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale corrisponde all'importo, determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID, in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate.
18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia conformemente all'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
Storico versioni
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