Art. 3.37 · Finanziamento da parte di terzi
Accordo

Art. 3.37

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Finanziamento da parte di terzi

In vigore dal 31 ago 2023
.37 Finanziamento da parte di terzi 1. In caso di finanziamento da parte di terzi, la parte della controversia che si avvale di tale finanziamento notifica all'altra parte della controversia e alla divisione del tribunale o, qualora la divisione del tribunale non sia stata costituita, al presidente del tribunale, l'esistenza e la natura dell'accordo di finanziamento, nonché il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore. 2. Tale notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo di finanziamento è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa. 3. Nell'applicare l'.48 (Garanzia a copertura delle spese), il tribunale tiene conto dell'eventuale esistenza di un finanziamento da parte di terzi. Nel pronunciarsi sulle spese del procedimento a norma dell'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4, il tribunale tiene conto del fatto che siano state rispettate o no le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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