Accordo
Art. 3.33
29 / 120Presentazione di una domanda
In vigore dal 31 ago 2023
.33
Presentazione di una domanda
1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni e siano trascorsi almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), il ricorrente può presentare una domanda al tribunale istituito a norma dell'.38 (Tribunale), purchè siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'.35 (Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda).
2. Una domanda può essere presentata al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi in materia di risoluzione delle controversie:
a) la convenzione ICSID;
b) il regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti ("regolamento del meccanismo supplementare ICSID") da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti ("segretariato dell'ICSID"), qualora non trovino applicazione le condizioni per i procedimenti a norma della lettera a);
c) il regolamento arbitrale UNCITRAL; o
d) qualunque altra norma concordata dalle parti della controversia. Qualora il ricorrente proponga un meccanismo specifico in materia di risoluzione delle controversie e le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo per iscritto su tale meccanismo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, o il convenuto non abbia risposto al ricorrente, quest'ultimo può presentare una domanda in applicazione delle norme di cui alla lettera a), b) o c).
3. Tutte le richieste specificate dal ricorrente nella presentazione della domanda a norma del presente articolo devono basarsi sulle misure indicate nella richiesta di consultazioni a norma dell'.30 (Consultazioni), paragrafo 1, lettera c).
4. Le norme in materia di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, integrate da eventuali disposizioni adottate dal comitato, dal tribunale o dal tribunale d'appello.
5. Una domanda si considera presentata a norma del presente articolo quando il ricorrente ha avviato un procedimento in virtù delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie.
6. Sono irricevibili le domande presentate a nome di un gruppo formato da diversi ricorrenti non identificati o le domande presentate da un rappresentante che intenda esperire il procedimento nell'interesse di diversi ricorrenti identificati o non identificati che delegano a tale rappresentante l'adozione, per loro conto, di tutte le decisioni relative al procedimento.
Storico versioni
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