Art. 3.30 · Consultazioni
Accordo

Art. 3.30

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Consultazioni

In vigore dal 31 ago 2023
.30 Consultazioni 1. Se non è possibile risolvere una controversia amichevolmente come previsto all'.29 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni di cui all'.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, presenta all'altra parte una richiesta di consultazioni. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una società stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della società stabilita in loco; b) le disposizioni di cui all'.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate; c) le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; d) la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto; e e) gli elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente è un investitore dell'altra parte, che possiede o controlla l'investimento disciplinato, compresa, se del caso, la società stabilita in loco in relazione alla quale è stata presentata una richiesta di consultazioni. Se la richiesta di consultazioni è presentata da uno o più ricorrenti o per conto di una o più società stabilite in loco, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono presentate, a seconda dei casi, per ciascun ricorrente o società stabilita in loco. 2. La richiesta di consultazioni è presentata: a) entro tre anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, la società stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione: i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o ii) dalla società stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una società stabilita in loco; o b) entro due anni dalla in cui il ricorrente o, se del caso, la società stabilita in loco, abbia cessato di esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dal diritto interno e, in ogni caso, non oltre sette anni dalla data in cui il ricorrente per la prima volta sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, della misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), come pure delle perdite e dei danni subiti a causa di tale violazione: i) dal ricorrente, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per proprio conto; o ii) dalla società stabilita in loco, in relazione alle domande presentate da un investitore che agisce per conto di una società stabilita in loco1; ______  1 Il paragrafo 2, lettera b), non si applica qualora si applichi l'allegato 12 (Procedimenti paralleli). 3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia, le consultazioni si tengono: a) ad Hanoi, se le consultazioni vertono su misure del Vietnam; b) a Bruxelles, se le consultazioni vertono su misure dell'Unione; o c) nella capitale dello Stato membro dell'Unione interessato, se la richiesta di consultazioni verte unicamente su misure adottate da tale Stato membro. Le consultazioni possono tenersi anche tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo, in particolare se è coinvolta una piccola o media impresa. 4. Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni. 5. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia rinunciato al procedimento nel quadro della presente sezione e non possa presentare una domanda a norma della stessa. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni. 6. I termini di cui ai paragrafi 2 e 5 non rendono le domande irricevibili se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dalla parte interessata, purchè il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo. 7. La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. Se vengono individuate misure adottate da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa anche allo Stato membro interessato.
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