Art. 3.29 · Risoluzione amichevole
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Art. 3.29

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Risoluzione amichevole

In vigore dal 31 ago 2023
.29 Risoluzione amichevole Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati o la mediazione e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'.30 (Consultazioni). È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio dei procedimenti di cui alla presente sezione.
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