Accordo›Sez. B
Art. 3.28
70 / 120Definizioni
In vigore dal 31 ago 2023
.28
Definizioni
Ai fini della presente sezione, salvo diversamente indicato, si intende per:
a) "procedimenti", i procedimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello a norma della presente sezione;
b) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;
c) "ricorrente di una parte":
i) un investitore di una parte, di cui all'.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per proprio conto; o
ii) un investitore di una parte, di cui all'.1 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, lettera b), che agisca per conto di una società stabilita in loco, di proprietà di tale investitore o da questi controllata; si precisa che una domanda presentata a norma del presente punto si considera relativa a una controversia tra uno Stato contraente e un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID;
d) "convenzione ICSID", la convenzione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;
e) "parte non coinvolta nella controversia", il Vietnam, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, o l'Unione, qualora il convenuto sia il Vietnam;
f) "convenuto", il Vietnam oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro interessato a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda).
g) "società stabilita in loco", una persona giuridica, stabilita nel territorio di una parte, di proprietà di un investitore dell'altra parte o da questi controllata;
h) "Convenzione di New York del 1958", la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958;
i) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, ma che concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di un compenso soggetto all'esito della controversia, oppure i finanziamenti erogati da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia sotto forma di una donazione o di una sovvenzione;
j) "UNCITRAL", la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; e
k) "norme di trasparenza UNCITRAL", le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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