Art. 3.27 · Ambito di applicazione
AccordoSez. B

Art. 3.27

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Ambito di applicazione

In vigore dal 31 ago 2023
.27 Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte, da un lato, e l'altra parte, dall'altro, relative a qualsiasi misura1 che si presume costituisca una violazione delle disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e causi danni o perdite al ricorrente o, qualora la domanda sia presentata per conto di una società stabilita in loco di proprietà del ricorrente o da questi controllata, alla società stabilita in loco. ______  1 Si precisa che il termine "misura" può comprendere anche le omissioni. 2. Si precisa che un ricorrente non presenta una domanda a norma della presente sezione se il proprio investimento è stato effettuato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura. 3. Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti, rispettivamente, a norma degli .38 (Tribunale) e 3.39 (Tribunale d'appello) non possono decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo. 4. Una domanda relativa alla ristrutturazione del debito di una parte è trattata conformemente alla presente sezione e all'allegato 5 (Debito pubblico).
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-27