Art. 3.22 · Decisioni e lodi del collegio arbitrale
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Art. 3.22

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Decisioni e lodi del collegio arbitrale

In vigore dal 31 ago 2023
.22 Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso pubblico in alcun caso. 2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto nè alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.
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