Art. 3.20 · Informazioni e consulenza tecnica
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Art. 3.20

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Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 31 ago 2023
.20 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate e presentate alle parti affinché possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.
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