Art. 3.17 · Sostituzione degli arbitri
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Art. 3.17

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Sostituzione degli arbitri

In vigore dal 31 ago 2023
.17 Sostituzione degli arbitri Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o più dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, è prorogato di 20 giorni.
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