Art. 3.15 · Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
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Art. 3.15

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Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

In vigore dal 31 ago 2023
.15 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Qualora la parte convenuta non notifichi alla parte attrice e al comitato alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura notificata a norma dell'.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'.2 (Ambito di applicazione), la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione. 2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione o, nel caso in cui tale richiesta venga avanzata, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura adottata non è compatibile con le disposizioni di cui all'.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, nel quadro degli impegni commerciali e di investimento preferenziali applicabili tra le parti, che hanno un effetto equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice può applicare dette misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3. Se ritiene che l'effetto delle misure adottate dalla parte attrice non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice, con copia al comitato, prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il collegio arbitrale originario notifica alle parti e al comitato il proprio lodo sulle misure adottate dalla parte attrice. Le misure di cui al paragrafo 2 non devono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le misure adottate devono essere compatibili con tale lodo. 4. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano: a) una volta che le parti siano pervenute a una soluzione concordata a norma dell'.19 (Soluzione concordata); b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'.2 (Ambito di applicazione); o c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'.2 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto a norma dall'.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 3.
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