Art. 3.11 · Relazione finale
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Art. 3.11

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Relazione finale

In vigore dal 31 ago 2023
.11 Relazione finale 1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. 3. La relazione finale comprende un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle osservazioni delle parti.
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