Accordo›Capo 2
Art. 2.8
65 / 120Trasferimento
In vigore dal 31 ago 2023
.8
Trasferimento
Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti disciplinati siano effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:
a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento;
c) pagamenti di interessi, canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;
d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
e) redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione all'investimento;
f) versamenti a norma degli .6 (Indennizzo delle perdite) e 2.7 (Espropriazione); e
g) il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza pronunciata a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti).
Storico versioni
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