Accordo›Capo 2
Art. 2.7
64 / 120Espropriazione
In vigore dal 31 ago 2023
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Espropriazione
1. Nessuna parte può nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori dell'altra parte, nè direttamente nè indirettamente, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:
a) per un fine pubblico;
b) conformemente al principio del giusto procedimento;
c) su base non discriminatoria; e
d) dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi a un tasso ragionevole determinati in base a criteri commerciali e calcolati dalla data di espropriazione alla data del pagamento. Tale indennità deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile conformemente all'.8 (Trasferimenti) e corrisposta senza indugio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora il Vietnam sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni deve essere:
a) effettuata per uno scopo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili1; e
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 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo
le disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili del Vietnam sono la legge fondiaria n. 45/2013/QH13 e il decreto n. 44/2014/ND-CP, che disciplina i prezzi dei terreni.
b) accompagnata dal pagamento di un'indennità pari al prezzo di mercato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili.
4. Il rilascio di licenze obbligatorie in relazione ai diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC ("accordo TRIPS").
5. Un investitore interessato da un'espropriazione ha il diritto, conformemente alla legislazione della parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale parte, della sua domanda e della valutazione del suo investimento.
6. Il presente articolo deve essere interpretato conformemente all'allegato 4 (Intesa sull'espropriazione).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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